Date svolgimento: Basso Rischio Giovedì 29 Settembre 2016 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 Medio Rischio Giovedì 29 Settembre 2016 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che "Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure […]
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4 eventi,Il Testo Unico della Sicurezza nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 223/csr del 21 dicembre 2011) pubblicato su G.U. n. 8 del 11 Gennaio 2012, prevede che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve frequentare non solo corso di formazione base ma anche un aggiornamento quinquennale. L’aggiornamento ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo sopracitato) e ha durata di 14 ore per le attività con livello di rischio alto. Il Testo Unico della Sicurezza nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 223/csr del 21 dicembre 2011) pubblicato su G.U. n. 8 del 11 Gennaio 2012, prevede che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve frequentare non solo corso di formazione base ma anche un aggiornamento quinquennale. L’aggiornamento ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo sopracitato) e ha durata di 14 ore per le attività con livello di rischio alto. Il Testo Unico della Sicurezza nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 223/csr del 21 dicembre 2011) pubblicato su G.U. n. 8 del 11 Gennaio 2012, prevede che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve frequentare non solo corso di formazione base ma anche un aggiornamento quinquennale. L’aggiornamento ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo sopracitato) e ha durata di 14 ore per le attività con livello di rischio alto. |
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2 eventi,Il Testo Unico della Sicurezza nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 223/csr del 21 dicembre 2011) pubblicato su G.U. n. 8 del 11 Gennaio 2012, prevede che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve frequentare non solo corso di formazione base ma anche un aggiornamento quinquennale. L’aggiornamento ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo sopracitato) e ha durata di 6 ore per le attività con livello di rischio basso. Il Testo Unico della Sicurezza nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 223/csr del 21 dicembre 2011) pubblicato su G.U. n. 8 del 11 Gennaio 2012, prevede che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve frequentare non solo corso di formazione base ma anche un aggiornamento quinquennale. L’aggiornamento ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo sopracitato) e ha durata di 6 ore per le attività con livello di rischio basso. |
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7 eventi,Gli addetti alla Conduzione di PLE (Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili) che operano con e senza stabilizzatori devono frequentare formazione specifica teorico - pratica della durata complessiva di 10 ore secondo quanto previsto dall'Accordo Stato, Regioni e Province autonome Repertorio atti n. 53/CSR del 22 Febbraio 2012 ed in attuazione a quanto previsto dagli Art. 37 e Art. 136 comma 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Corso di Formazione per Addetti alla Conduzione di PLE Con e Senza Stabilizzatori – Seconda Giornata
Corso di Formazione per Addetti alla Conduzione di PLE Con e Senza Stabilizzatori – Seconda Giornata
Gli addetti alla Conduzione di PLE (Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili) che operano con e senza stabilizzatori devono frequentare formazione specifica teorico - pratica della durata complessiva di 10 ore secondo quanto previsto dall'Accordo Stato, Regioni e Province autonome Repertorio atti n. 53/CSR del 22 Febbraio 2012 ed in attuazione a quanto previsto dagli Art. 37 e Art. 136 comma 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Corso di Base riguarda coloro che ancora non hanno ricevuto nessuna formazione. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Per le imprese rientranti nel gruppo “A” il corso ha una durata di 16 ore, mentre per le imprese che rientrano nei gruppi “B” e “C” il corso ha una durata di 12 ore. |
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