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Idoneità tecnica addetti antincendio

Attestato di idoneità tecnica per gli addetti antincendio

L’attuale normativa antincendio, D.M. 02/09/2021, prevede che gli addetti antincendio operanti in particolari attività ed indipendentemente dal livello di rischio della propria attività, debbano, dopo aver frequentato specifico corso antincendio, effettuare un esame per l’accertamento dell’idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco (VV.F.) competente territorialmente.

Quando è necessaria?

Di seguito è riportato l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica:

  • stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 
  • fabbriche e depositi di esplosivi; 
  • centrali termoelettriche;  
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;  
  • impianti e laboratori nucleari;  
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; 
  • attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; 
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; 
  • interporti con superficie superiore a 20.000 m2;  
  • alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;  
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;  
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;  
  • uffici con oltre 500 persone presenti; 
  • locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;  
  • edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;  
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; 
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;  
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

Come si ottiene l’idoneità tecnica per gli addetti antincendio

Successivamente al superamento di specifico corso antincendio, svolto in base al tipo di attività, l’addetto dovrà effettuare un esame per l’accertamento dell’idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco (VV.F.) competente territorialmente; l’idoneità tecnica prevede il superamento di una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica.

Riferimenti normativi: D.M. 02/09/2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.