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Aggiornamento o meno del DVR riguardo al Coronavirus (COVID-19)

Una delle domande che in questo periodo ci viene rivolta è se il Documento di Valutazione Dei Rischi deve essere aggiornato in relazione al Coronavirus (COVID-19).

Quanto di seguito espresso deriva dallo studio della normativa vigente e dal fatto di non avere, al momento, Circolari Ministeriali e Interpelli chiarificatori sull’argomento, pertanto, quanto riportato, potrebbe subire cambiamenti in riferimento all’evoluzione normativa e all’evolversi della situazione epidemiologica in atto.

Al fine di dare una risposta è necessario formulare una premessa volta ad identificare quali sono i rischi che il Datore di Lavoro è chiamato a valutare; il Datore di Lavoro, per normativa, è tenuto ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi effettuando la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Per identificare quali sono i rischi che il Datore di Lavoro deve valutare ci vengono incontro le definizioni di Prevenzione e quella di Servizio di Prevenzione e Protezione dove, in entrambi i casi, viene fatto riferimento ai rischi professionali.

Da quanto sopra premesso il rischio biologico da Coronavirus (COVID-19) è da intendersi un rischio professionale in quelle attività dove viene svolta una mansione lavorative in cui è possibile il contatto con l’agente biologico Coronaviridae, vedasi l’elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici (Allegato XLIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):

  1. Attività in industrie alimentari.
  2. Attività nell’agricoltura.
  3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
  4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
  5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
  6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
  7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Per le attività sopra elencate, nel caso vi sia la possibilità di entrare in contatto con l’agente biologico in esame è obbligatorio procedere alla valutazione del rischio da agenti biologici e/o all’aggiornamento della stessa con tutto quello che ne consegue (es. informazione e formazione dei lavoratori, redazione del piano di miglioramento, consegna D.P.I.)

Per tutte le altre attività, il rischio biologico da Coronavirus (COVID-19) non è da considerarsi un rischio professionale poiché le mansioni svolte non determinano un incremento dell’entità del rischio biologico rispetto al resto della popolazione.

In queste attività, è da ritenersi sufficiente che il Datore di Lavoro in collaborazioni con il Medico Competente elabori delle disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per i propri lavoratori, seguendo le indicazioni date dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute e dalle Autorità Sanitarie.

Per. Ind. Gabriele Laserdi